A partire dal 1 gennaio 2018, che siano con o senza manici, anche i sacchi leggeri e ultraleggeri (ossia con spessore della singola parete inferiore a 15 micron) utilizzati per il trasporto di merci e prodotti, a fini di igiene o come imballaggio primario in gastronomia, macelleria, pescheria, ortofrutta e panetteria, dovranno essere biodegradabili e compostabili secondo la norma Uni En 13432, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40% e dovranno essere distribuiti esclusivamente a pagamento.
Obiettivo della nuova norma, reprimere la pratica illegale di diciture quali “sacchetti a uso interno” messa in atto per eludere la legge sugli shopper e che tanti danni ha provocato all’ambiente, ai retailer onesti e alla filiera dei produttori e trasformatori di biopolimeri.
A partire dal nuovo anno, quindi, per essere a norma gli shopper dovranno: essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale Uni En 13432; essere realizzate con un contenuto di materia prima rinnovabile di almeno il 40% (che dovrà diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021) determinato in base allo standard Uni Cen/Ts; disporre dell’idoneità per uso alimentare; essere cedute esclusivamente a pagamento.
Così come i sacchetti per asporto merci, le nuove buste non potranno essere distribuite gratuitamente e il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura di acquisto delle merci. Biodegradabilità, compostabilità e contenuto di materia prima rinnovabile dovranno essere certificati da organismi accreditati. Pesanti le multe per chi contravviene la legge.
Una borsa utilizzata nei reparti gastronomia, macelleria, ortofrutta, etc., che con diciture o altri mezzi tentasse di porsi al di fuori della normativa e che fosse priva anche di uno solo dei requisiti cumulativi previsti, rappresenterà un’elusione di legge per la quale scatteranno sanzioni fino a 100.000 euro.
La nuova norma conferma il contenuto della legge 28/2012 relativa alle sporte della spesa monouso: rimangono commercializzabili i soli shopper monouso biodegradabili e compostabili certificati Uni Ee 13432 o quelli riutilizzabili con percentuali minime di plastica riciclata e spessori ricompresi tra 60 e 200 micron a seconda delle maniglie e degli usi.
Viene specificato, ai fini dell’individuazione del corretto spessore, che gli shopper per uso non alimentare sono solo quelli forniti negli esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Rimane invariato il sistema sanzionatorio vigente con multe da 2.500 a 100.000 euro se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un se il valore delle buste fuori legge è superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
Fonte: adnkronos.com
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